Come si vota per le elezioni regionali 2010
Oltre 44 milioni di italiani domenica 28 marzo (dalle ore 8 alle 22) e lunedÏ 29 marzo (dalle 7 alle 15) andranno alle urne per eleggere i consigli regionali (e i rispettivi presidenti) di 13 regioni a statuto ordinario: Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, , Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Lombardia, Toscana, Umbria, Puglia e Calabria. La legislatura regionale ha una durata di 5 anni.
Nelle regioni a statuto ordinario viene eletto il presidente della regione e il Consiglio Regionale. Líelettore riceve una scheda elettorale di colore verde. Nella scheda sono raffigurati , a sinistra, i simboli delle liste provinciali collegate al candidato presidente; nel riquadro di ciascuna lista provinciale figurano il simbolo del partito e uno spazio per esprimere la preferenza al candidato di quel partito per la ripartizione provinciale dei seggi. A fianco dei riquadri dei partiti ìapparentatiî ñ a sinistra, dunque ñ sono raffigurati invece il nome e cognome del capolista regionale (il candidato alla presidenza della regione) e il simbolo o i simboli delle liste regionali collegate.
Secondo il sistema elettorale che Ë in vigore per le regioni, lí80% dei seggi viene attribuito in sede provinciale con un sistema proporzionale (del ìquoziente corretto 1î) e il restante 20% dei seggi viene attribuito in tutto o in parte in sede regionale, a favore della o delle liste regionali collegate al candidato presidente pi˘ votato.
Le liste regionali sono bloccate: non si possono esprimere preferenze. Il capolista della o delle liste regionali Ë il candidato presidente.
Il voto che conta per stabilire quale coalizione governer‡ la regione Ë quello al candidato presidente (tracciando un segno sul nominativo o sul simbolo della sua lista regionale, detta comunemente ìlistino del presidenteî), perchÈ Ë la competizione fra ìaspiranti governatoriî che porta allíattribuzione del premio di maggioranza ai partiti legati al vincitore. Tuttavia, líelettore puÚ determinare gli equilibri allíinterno del Consiglio regionale votando per una lista provinciale anzichÈ per uníaltra, e perfino votare per la lista provinciale di una coalizione e per il candidato presidente dellíaltra.
Il voto disgiunto Ë un'opzione prevista dalle leggi elettorali vigenti in Italia per le elezioni regionali.
Quindi si ha voto disgiunto quando l'elettore vota per una lista e per un candidato presidente diverso da quello che essa sostiene. Ad esempio, se la lista A presenta il candidato X e la lista B presenta il candidato Y, un elettore che vota sulla stessa scheda per la lista A e per il candidato Y esprime un voto disgiunto.
Vademecum
In sintesi, si vota come segue (ci sono tre possibilit‡):
1) si traccia un segno nel rettangolo che contiene il simbolo della lista provinciale preferita (ed eventualmente si aggiunge il voto di preferenza scrivendo nome e cognome o solo il cognome del candidato di quella lista provinciale che si vuole sostenere); in questo modo, il voto alla lista provinciale vale anche (automaticamente) per il candidato di quel partito e di quella coalizione alla carica di presidente della regione (nonchÈ per la lista regionale collegata).
2) si traccia un segno solo su una delle liste regionali o sul nome del candidato presidente: in altre parole, si vota per il presidente e il ìlistinoî regionale ma non per i partiti e per le liste provinciali.
3) si puÚ esercitare il ìvoto disgiuntoî, cioË votare per la lista provinciale di un raggruppamento e per il candidato presidente dellíaltro. In tal caso tracceremo un segno sulla lista provinciale A (possiamo anche indicare una preferenza) e un segno sul nome del candidato presidente X (sostenuto dai partiti B e C, non apparentati al partito A).
Ripartizione dei seggi
Il sistema elettorale per le regioni non Ë uniforme: la Toscana (in modo pi˘ radicale) ma anche Calabria, Lazio e Puglia hanno adottato modifiche al numero dei seggi in palio e ad altre disposizioni cosiddette ìdi contornoî. Ci limitiamo, pertanto, a riassumere il sistema standard, in uso nella maggior parte delle regioni (il c.d. ìTatarellumî, introdotto nel í95 e successivamente modificato).
La ripartizione dei seggi in ambito provinciale (pari ai quattro quinti di quelli dellíintero Consiglio regionale) avviene cosÏ:
1) si calcolano i voti conseguiti da ogni lista;
2) le liste che hanno meno del 3% dei voti non ottengono seggi, a meno che non siano collegate ad un candidato presidente che ha conseguito il 5% dei voti;
3) i voti di ciascuna lista vengono divisi per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione provinciale aumentato di uníunit‡ (quoziente 1);
4) si dividono i voti di ciascuna lista per il quoziente;
5) si assegnano tanti seggi quanti sono i quozienti contenuti nella cifra elettorale di lista (esempio: lista A, 53.520 voti pari a 6 quozienti ñ se ogni quoziente Ë, poniamo, pari a 8.000 voti, sei quozienti sono 48.000 voti ñ e 5.520 voti residui).
La ripartizione in ambito regionale dei seggi non attribuiti con i quozienti pieni Ë effettuata sommando i ìrestiî di ciascuna lista, sommandoli, e dividendo tale somma per i seggi da attribuire (quoziente naturale). Si assegnano prima i seggi corrispondenti ai quozienti pieni, poi si attribuiscono gli eventuali residui alle liste con la maggior frazione di quoziente.
In ambito regionale si attribuiscono anche i seggi del ìlistino del presidenteî. Il candidato presidente che ottiene pi˘ voti permette alla sua coalizione di aggiudicarsi tutto il quinto dei seggi in palio a livello regionale o solo una parte.
I casi possibili sono i seguenti:
1) le liste provinciali collegate al candidato presidente vincitore non hanno ottenuto il 50% dei seggi del Consiglio, perciÚ la lista regionale del Presidente conquista tutti i posti in palio;
2) la lista regionale del vincitore ha avuto meno del 40% dei voti: in tal caso (ma solo qualora lista regionale e liste provinciali non abbiano almeno il 55% dei seggi) si attribuiscono alla lista regionale e alle liste provinciali collegate i seggi sufficienti (anche in eccedenza rispetto al numero di posti previsto per il Consiglio regionale) per far raggiungere alla coalizione il 55% dei consiglieri; se la lista regionale del vincitore ha avuto pi˘ del 40% dei voti si attribuisce alla coalizione vincente il 60% dei seggi del Consiglio, qualora ñ fra premio regionale e seggi provinciali ñ non li abbia gi‡. Anche qui si aumentano i posti del Consiglio regionale.
3) le liste provinciali collegate al vincitore hanno avuto pi˘ del 50% dei seggi in ambito provinciale: in tal caso il premio di maggioranza per la lista regionale del presidente Ë pari alla met‡ dei seggi regionali in palio (nella nostra ipotetica regione, sei posti anzichÈ dodici). Il resto dei posti Ë distribuito fra i partiti dellíopposizione.





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